SOCIETARIATO PV


SOCIETARIATO

Per i soci PV fa stato il regolamento sulla suddivisione dei soci nel SEV.

AMMISSIONE

In base all’art. 5 del regolamento della SEV, possono far parte della PV:

  • I soci SEV dal momento del pensionamento. Se il trasferimento automatico alla PV non é desiderato, fa stato l’art. 6.1 degli statuti SEV.
  • Le vedove e i vedovi di soci SEV deceduti come pure i partner superstiti di membri del SEV deceduti, vissuti in unione domestica registrata e in concubinato; i particolari relativi all’ammissione sono disciplinati all’art. 2.3 . Vedi art. 2.3.
  • I beneficiari di rendite delle Casse pensioni FFS e SEV.
  • i collaboratori FFS pensionati che ricevono una rendita INSAI
  • Altre persone in base all’art. 2.3 degli statuti SEV.

Sull’ammissione decide il comitato della rispettiva sezione. Il comitato centrale invita cordialmente i colleghi che non sono ancora soci della PV a diventarlo, quando adempiono ai requisiti richiesti.

I moduli d’iscrizione sono ottenibili dalle sezioni e dai membri della commissione centrale PV. Si possono anche scaricare direttamente  >> dall’Internet.

Per i contributi vedi il menu >> contributi sindacali.

ATTRIBUZIONE DEI SOCI ALLE SEZIONI

I soci sono attribuiti ad una sezione PV in base al comune di domicilio. A richiesta specifica del socio stesso, é possibile l’attribuzione ad un’altra sezione. Le sezioni coinvolte regolano fra loro il trasferimento.

DECESSO DI UN MEMBRO

Alla morte di un membro coniugato, la vedova / il vedovo diventa automaticamente membro della PV. Nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, la vedova / il vedovo riceve un modulo, dove deve confermare con la propria firma la sua volontà di far parte del SEV. Entro un periodo di attesa fissato in quattro mesi, le sezioni devono chiarire il passaggio in via definitiva. Questo modo di procedere vale anche per le / i partner di persone viventi in unione domestica registrata e in concubinato.